LE SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DELLA PROLE NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMIGLIARE: LE LINEE GUIDA DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO (DI CONCERTO CON IL TRIBUNALE DI MILANO, IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E L’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO) E DEL CNF

di Avv. Arianna Tornaghi

La definizione di spese straordinarie alla luce delle Linee Guida redatte dalla Corte d’Appello di Milano (di concerto con il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano) e dal CNF

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo assistito ad un proliferare di Protocolli di Tribunali riguardanti la materia delle spese straordinarie nelle cause di diritto familiare; è evidente come tali strumenti si rivelino efficaci al fine di attenuare la conflittualità che scaturisce sia dalla varietà delle singole situazioni che pone il caso concreto sia dal ‘contenzioso correlato’ generato dalla incertezza vigente nella materia che ci occupa.

L’argomento, in altre parole, risulta sempre vivo ed attuale, oltre che arricchito dalla recente pubblicazione delle Linee Guida da parte della Corte d’Appello di Milano, di concerto con Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (del 14.11.2017), oltre a quelle del CNF (del 14.07.2017, pubblicate il 29.11.2017), che certamente rappresentano una validissima bussola cui ispirarsi e fare riferimento nella regolamentazione dei rapporti genitori/figli e nella gestione concreta di questi ultimi.

Infatti, il mantenimento diretto, previsto quale modello legale dalla riforma del 2006, pare non essersi affermato nella pratica quotidiana, laddove è nettamente prevalente invece il quadro tipico del genitore non collocatario, che contribuisce periodicamente al mantenimento della prole; è naturale, dunque, che in assenza di previsioni normative a proposito di spese straordinarie, si siano coltivate soluzioni alternative.

è pur vero che le Linee Guida e i Protocolli dei singoli Tribunali non sono vincolanti, neppure da un punto di vista territoriale, ma si ritiene che rivestano un carattere certamente orientativo, andando a raccogliere quelle che sono le voci più comuni che la realtà odierna pone davanti ai genitori e all’interprete; è dunque possibile, verosimile ed usuale che non sempre le Linee Guida vengano condivise, ritenendosi talvolta preferibile una ‘soluzione sartoriale’, costruita ad hoc sulla fattispecie concreta.

Del resto, le stesse Linee Guida del CNF, avvertono che soltanto “in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in ‘ordinarie’ o ‘straordinarie’ verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate”.

Al riguardo, non può sottacersi, come spesso l’individuazione della singola voce di spesa sia un quid idoneo ad alimentare (o esasperare) il conflitto genitoriale nella fase patologica del consorzio famigliare (infatti, nelle Linee Guida pubblicate dal CNF si fa espresso invito “alle parti e per esse ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all’interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole”).

Facciamo però un passo indietro.

Anzitutto, cosa intendono gli strumenti succitati con la locuzione ‘spese straordinarie’?

Le Linee Guida predisposte dalla Corte d’Appello di Milano (di concerto con il Tribunale di Milano, l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano) hanno indicato -ed expressis verbis delineato- la definizione di ‘spesa straordinaria’ recependola dalle pronunce giurisprudenziali, con riferimento a tre requisiti; si legge, infatti, “per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la volontarietà (requisito funzionale)” .

Le Linee Guida del CNF, fanno riferimento alle voci di spese straordinarie come quelle che “per definizione sono imprevedibili nell’an e non determinabili nel quantum perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o, anche, quindi, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli”; il CNF, in tale documento, invita pure le parti e i difensori ad una “dettagliata esposizione all’interno degli atti…delle categorie di spese straordinarie che le parti intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa”.

Pertanto, una voce di spesa è straordinaria ed esula dal periodico afflusso di denaro proveniente dal genitore non collocatario a favore dell’altro, a titolo di mantenimento per la prole, laddove sia, appunto, extra ordinem e qualora, in base alla frequenza, alla gravosità e alla volontarietà, non rientri in ciò che rappresenta i normali bisogni di vita della prole, connessi all’educazione ed istruzione di cui all’articolo 147 c.c.

E’ evidente che, nonostante queste precisazioni, negli anni, si siano create diverse opinioni in ordine al carattere (ordinario ovvero straordinario) del singolo esborso: senza pretesa di esaustività, valga ricordare i discordanti orientamenti giurisprudenziali in tema di mensa scolastica.

Le Linee Guida in parola, invero, non vanno a definire e ad elencare unicamente quelle voci che rientrano nella categoria delle spese extra assegno, precisando, prima di tutto, le poste che invece sono da considerarsi comprese nel contributo periodico al mantenimento.

Nello specifico, l’assegno di mantenimento comprende tutti i costi riguardanti le esigenze ordinarie della vita del minore (a titolo esemplificativo, tra le voci citate in entrambi i documenti: vitto, alloggio, materiale di cancelleria di inizio anno, vestiario, farmaci da banco, mensa scolastica, utenze, consumi): le Linee Guida della Corte d’Appello di Milano, precisano inoltre che le scelte di istruzione, educazione e salute devono sempre essere concordate tra i genitori (salvo i casi di affido super esclusivo) e, in caso di figlio maggiorenne, anche con quest’ultimo.

La suddivisione in categorie individuata dalle Linee Guida del CNF e della Corte d’Appello di

Milano

Le ‘spese extra assegno’ sono poi state suddivise in base alle differenti e seguenti modalità nel documento del CNF ed in quello della Corte d’Appello di Milano; le varie categorie rispondono ad un criterio comune che è quello di tenere distinte le voci obbligatorie o che non richiedano il preventivo accordo da quelle invece che richiedono una preliminare concertazione tra genitori: rappresenta infatti ormai un punto fermo, nella prassi giurisprudenziale, il fatto che non tutte le spese mediche, educative, sportive, costituiscano, in quanto tali, spese straordinarie.

Del resto, il ricorso a tale discrimen è posto nell’onnipresente ottica, vigente anche in questo aspetto della materia in parola, di dirimere ex ante la eventuale conflittualità che tra le parti potrebbe emergere ex post; non sono certo infrequenti, difatti, controversie scaturite dal fatto che un genitore abbia sostenuto una spesa che ritiene straordinaria, senza preventivamente accordarsi con l’altra parte, e si veda negare il rimborso pro quota, in ragione del fatto che quest’ultima non condivida il carattere straordinario dell’esborso ovvero poiché non era stato preventivamente coinvolto nella decisione di sostenerlo.

Ed è secondo tale spirito che le Linee Guida del CNF suddividono le spese extra assegno obbligatorie da quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori: nella prima categoria rientrano le poste che per la loro urgenza, indefettibilità ovvero ontologica non contestabilità non sono oggetto di possibile discussione (tra queste: le spese per interventi chirurgici urgenti, i libri scolastici; le spese effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato): riecheggia in tale scelta il concetto di ‘decisione di maggiore interesse per la prole’ enucleato dalla giurisprudenza e di cui infra.

Nella seconda categoria, il CNF opera un’ulteriore suddivisione tra i seguenti sottogruppi:

-spese scolastiche (ad esempio, tra le altre elencate, le spese relative a “master e corsi post universitari”);

-spese di natura parascolastica e ludica (ad esempio, tra le altre elencate, “centri estivi e conseguimento patente”);

-spese sportive;

-spese medico-sanitarie (ad esempio, tra quelle elencate, “visite specialistiche private e cicli di psicoterapia e logopedia”);

-spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Le Linee Guida predisposte dalla Corte d’Appello di Milano prevedono invece che ciascun genitore debba provvedere al pagamento, nella quota concordata con l’altro o disposta dal giudice, delle spese extra assegno, classificate secondo il seguente schema, sempre ispirato, al pari del CNF, alla dicotomia della necessità o meno della preventiva concertazione:

-spese mediche da documentare (distinte tra quelle che richiedono o non richiedono il preventivo accordo): tra le prime, ad esempio, “le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private", tra le seconde, ad esempio, “le cure dentistiche presso strutture pubbliche”;

-spese scolastiche da documentare (distinte tra quelle che richiedono o non richiedono il preventivo accordo): tra le prime, ad esempio, “corsi di recupero e lezioni private”, tra le seconde, ad esempio, “spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all’istituto scolastico”;

-spese extra scolastiche da documentare (distinte tra quelle che richiedono o non richiedono il preventivo accordo): tra le prime, ad esempio, “corsi di lingue”, tra le seconde, ad esempio, “centro ricreativo estivo”.

Inoltre, entrambi i Protocolli in esame si preoccupano di prevedere le modalità e i termini, diversi nel dettaglio, inerenti la richiesta di rimborso e l’eventuale comunicazione di dissenso tra le parti, riflesso dell’onere di collaborazione tra genitori discendente dal modello di affido prevalente nella prassi, che presuppone un progetto educativo comune ed un dialogo tra genitori; d’altro canto, tale specifica previsione si fa pure portatrice di un’esigenza probatoria, che viene in rilievo qualora si dovesse dimostrare al giudice di avere provveduto alla preventiva consultazione dell’altra parte, prima di sostenere la spesa.

Dalla necessità di questa categorizzazione, contenuta in entrambi i Protocolli esaminati, si evince anche l’accoglimento della tesi giurisprudenziale, nettamente prevalente, che considera le spese straordinarie non ‘forfetizzabili’, non cioè, predeterminate ex ante ovvero inglobate nel contributo al mantenimento.

Nel succitato intento deflattivo della conflittualità tra genitori in tutti i punti in cui essa si è maggiormente esplicata nella pratica quotidiana, entrambi i Protocolli in parola si occupano poi di precisare che gli assegni famigliari, saranno eventualmente attribuiti al genitore collocatario in via prevalente, salvo diversi accordi.

Una recente pronunzia della Corte di Cassazione e il principio della decisione di maggiore interesse per la prole

Ed ancora, oltre ai due Protocolli esaminati, seppur nelle loro linee essenziali, si ritiene utile citare una recente pronunzia della Corte di Cassazione -ordinanza numero 1070, del 21 novembre 2017-17 gennaio 2018- che ha generato interesse negli ultimi giorni e in cui si riverberano alcuni temi affrontati e contenuti anche nelle Linee Guida, ed in particolare:

-le caratteristiche che deve possedere un esborso affinché rivesta il carattere di ‘straordinario’;

-la (eventuale) decisione unilaterale del collocatario di sostenere un esborso e del conseguente addebito all’altro genitore;

-l’esclusione in via forfettaria nell’ammontare del contributo al mantenimento.

Il caso sotteso alla decisione succitata vede protagonista un padre, appellante una sentenza della Corte d’Appello di Vicenza, dolendosi del fatto che il Giudice di secondo grado avesse ritenuto che la spesa relativa alla retta della scuola privata frequentata dalla figlia non dovesse essere da lui sostenuta, in ragione del mancato consenso all’iscrizione al predetto istituto, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla minore; inoltre, il ricorrente si doleva pure del fatto che alcuni esborsi relativi a ticket pediatrici, spese odontoiatriche ed inalazioni termali fossero state erroneamente reputate quali spese straordinarie.

La Cassazione precisa anzitutto che le spese per la frequentazione dell’istituto scolastico, sono certamente ascrivibili a esborsi straordinari, propendendo però per l’insussistenza di un onere di informazione sul punto a carico del collocatario, trattandosi di “decisione di maggiore interesse per il figlio”; ciò tenuto conto che il padre aveva prestato consenso all’iscrizione al medesimo istituto scolastico l’anno precedente “in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell’iscrizione all’interesse della minore”.

In altre parole, viene qui in rilievo un concetto centrale, recepito anche dai sopra citati Protocolli, quello cioè di decisione di maggiore interesse per il figlio, che non postula la necessità di una preventiva concertazione fra genitori e che, quale contraltare, prevede invece l’onere in capo all’obbligato di indicare validi motivi di dissenso, laddove con l’aggettivo validi si fa riferimento a rilevanti ragioni “di convenienza ed adeguatezza nell’interesse della minore”.

Inoltre, quanto ai ticket sanitari e alle spese odontoiatriche, il cui carattere straordinario era messo in discussione dal genitore obbligato nel proprio ricorso, la Corte di Cassazione precisa che debbano intendersi spese straordinarie quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime dei figli”; del resto, sono questi tre connotati che vengono evocati anche nelle Linee Guida sopra citate. Con riferimento al caso di specie, ha ritenuto la Corte di Legittimità, rinviando al Tribunale di Vicenza, che i Giudici di seconde cure non avessero applicato i principi sopra citati, non essendosi, ancora prima, il Tribunale soffermato a soppesare se tali voci fossero, in ragione del loro modesto importo piuttosto che della loro imprevedibilità, spese ordinarie o straordinarie.

Da ultimo, viene presa in considerazione anche la necessità di escludere le spese in parola, proprio per le loro caratteristiche, come sopra elencate, la possibile ‘forfetizzazione’ delle stesse onde evitare contrasti con il principio di proporzionalità ex articolo 316 c.c., nonché con quello dell’adeguatezza del mantenimento, tenuto conto sempre conto dell’interesse della prole “che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

In conclusione, si ritiene che tali strumenti, che recepiscono i vari orientamenti giurisprudenziali in tema di spese straordinarie, siano utili guide, di fronte al silenzio della legge, per l’interprete e per i genitori che si trovano a dirimere o ad affrontare frequenti conflitti sul punto, ritenendo comunque sia la giurisprudenza la vera protagonista dello scenario che ci occupa per sciogliere nodi ancora aperti.

Infine, si ritiene sempre utile preliminarmente valutare, a seconda dei casi, se conviene effettuare un riferimento “di massa” ai Protocolli ovvero se è preferibile attingere da tali Linee Guida, disegnando però una soluzione ‘sartoriale’, cucita, per così dire, sulla singola fattispecie concreta.