LE SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DELLA
PROLE NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMIGLIARE: LE LINEE
GUIDA DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO (DI CONCERTO CON IL TRIBUNALE DI
MILANO, IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MILANO E L’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI
MILANO) E DEL CNF
di
Avv. Arianna Tornaghi
La definizione di spese straordinarie
alla luce delle Linee Guida redatte dalla Corte d’Appello di Milano (di
concerto con il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano) e dal CNF
Nel corso degli ultimi anni, abbiamo
assistito ad un proliferare di Protocolli di Tribunali riguardanti la materia
delle spese straordinarie nelle cause di diritto familiare; è evidente come
tali strumenti si rivelino efficaci al fine di attenuare la conflittualità che
scaturisce sia dalla varietà delle singole situazioni che pone il caso concreto
sia dal ‘contenzioso correlato’ generato dalla incertezza vigente nella materia
che ci occupa.
L’argomento, in altre parole, risulta
sempre vivo ed attuale, oltre che arricchito dalla recente pubblicazione delle
Linee Guida da parte della Corte d’Appello di Milano, di concerto con Tribunale
di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Osservatorio
sulla Giustizia Civile di Milano (del 14.11.2017), oltre a quelle del CNF (del
14.07.2017, pubblicate il 29.11.2017), che certamente rappresentano una
validissima bussola cui ispirarsi e fare riferimento nella regolamentazione dei
rapporti genitori/figli e nella gestione concreta di questi ultimi.
Infatti, il mantenimento diretto, previsto
quale modello legale dalla riforma del 2006, pare non essersi affermato nella
pratica quotidiana, laddove è nettamente prevalente invece il quadro tipico del
genitore non collocatario, che contribuisce
periodicamente al mantenimento della prole; è naturale, dunque, che in assenza
di previsioni normative a proposito di spese straordinarie, si siano coltivate
soluzioni alternative.
è pur vero che le Linee Guida e i Protocolli
dei singoli Tribunali non sono vincolanti, neppure da un punto di vista
territoriale, ma si ritiene che rivestano un carattere certamente orientativo, andando
a raccogliere quelle che sono le voci più comuni che la realtà odierna pone
davanti ai genitori e all’interprete; è dunque possibile, verosimile ed usuale
che non sempre le Linee Guida vengano condivise, ritenendosi talvolta
preferibile una ‘soluzione sartoriale’, costruita ad hoc sulla fattispecie concreta.
Del resto, le stesse Linee Guida del CNF,
avvertono che soltanto “in
caso di mancata espressa
pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto,
la qualificazione delle spese in ‘ordinarie’ o ‘straordinarie’ verrà effettuata tenendo conto delle
indicazioni appresso riportate”.
Al riguardo, non può sottacersi, come
spesso l’individuazione della singola voce di spesa sia un quid idoneo ad alimentare (o esasperare) il
conflitto genitoriale nella fase patologica del consorzio famigliare (infatti,
nelle Linee Guida pubblicate dal CNF si fa espresso invito “alle parti e per esse ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all’interno
degli eventuali accordi di separazione e/o
divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale
elencazione delle spese che esulano dalla
contribuzione ordinaria al mantenimento della prole”).
Facciamo però un passo indietro.
Anzitutto, cosa intendono gli strumenti
succitati con la locuzione ‘spese straordinarie’?
Le Linee Guida predisposte dalla Corte d’Appello
di Milano (di concerto con il Tribunale di Milano, l’Ordine degli Avvocati di
Milano e l’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano) hanno indicato -ed expressis verbis delineato- la definizione di ‘spesa
straordinaria’ recependola dalle pronunce giurisprudenziali, con riferimento a
tre requisiti; si legge, infatti, “per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno
dei requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito
quantitativo) o la volontarietà (requisito funzionale)” .
Le Linee Guida del CNF, fanno riferimento
alle voci di spese straordinarie come quelle che “per definizione sono imprevedibili
nell’an e non determinabili nel quantum perché
afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o, anche, quindi, tutti quegli
eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di
vita dei figli”;
il CNF, in tale documento, invita pure le parti e i difensori ad una “dettagliata esposizione all’interno degli atti…delle categorie di spese straordinarie che le parti
intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali
spese correnti della famiglia coesa”.
Pertanto, una voce di spesa è straordinaria
ed esula dal periodico afflusso di denaro proveniente dal genitore non collocatario a favore dell’altro, a titolo di mantenimento
per la prole, laddove sia, appunto, extra ordinem e qualora, in base alla frequenza, alla
gravosità e alla volontarietà, non rientri in ciò che rappresenta i normali
bisogni di vita della prole, connessi all’educazione ed istruzione di cui all’articolo
147 c.c.
E’ evidente che, nonostante queste
precisazioni, negli anni, si siano create diverse opinioni in ordine al
carattere (ordinario ovvero straordinario) del singolo esborso: senza pretesa
di esaustività, valga ricordare i discordanti orientamenti giurisprudenziali in
tema di mensa scolastica.
Le Linee Guida in parola, invero, non vanno
a definire e ad elencare unicamente quelle voci che rientrano nella categoria
delle spese extra assegno, precisando, prima di tutto, le poste che invece sono
da considerarsi comprese nel contributo periodico al mantenimento.
Nello specifico, l’assegno di mantenimento
comprende tutti i costi riguardanti le esigenze ordinarie della vita del minore
(a titolo esemplificativo, tra le voci citate in entrambi i documenti: vitto,
alloggio, materiale di cancelleria di inizio anno, vestiario, farmaci da banco,
mensa scolastica, utenze, consumi): le Linee Guida della Corte d’Appello di
Milano, precisano inoltre che le scelte di istruzione, educazione e salute devono sempre essere concordate tra i
genitori (salvo i casi di affido super esclusivo) e, in caso di figlio
maggiorenne, anche con quest’ultimo.
La suddivisione in categorie
individuata dalle Linee Guida del CNF e della Corte d’Appello di
Milano
Le ‘spese extra assegno’
sono poi state suddivise in base alle differenti e seguenti modalità nel documento
del CNF ed in quello della Corte d’Appello di Milano; le varie categorie
rispondono ad un criterio comune che è quello di tenere distinte le voci
obbligatorie o che non richiedano il preventivo accordo da quelle invece che
richiedono una preliminare concertazione tra genitori: rappresenta infatti
ormai un punto fermo, nella prassi giurisprudenziale, il fatto che non tutte le
spese mediche, educative, sportive, costituiscano, in quanto tali, spese
straordinarie.
Del resto, il ricorso a tale discrimen è posto nell’onnipresente ottica, vigente anche in questo aspetto
della materia in parola, di dirimere ex ante la eventuale conflittualità che tra le parti potrebbe emergere
ex post; non sono certo infrequenti, difatti, controversie scaturite dal fatto
che un genitore abbia sostenuto una spesa che ritiene straordinaria, senza
preventivamente accordarsi con l’altra parte, e si veda negare il rimborso pro quota, in ragione del fatto che quest’ultima non
condivida il carattere straordinario dell’esborso ovvero poiché non era stato preventivamente
coinvolto nella decisione di sostenerlo.
Ed è secondo tale spirito che le Linee
Guida del CNF suddividono le spese extra assegno obbligatorie da quelle
subordinate al consenso di entrambi i genitori: nella prima categoria rientrano
le poste che per la loro urgenza, indefettibilità ovvero ontologica non
contestabilità non sono oggetto di possibile discussione (tra queste: le spese
per interventi chirurgici urgenti, i libri scolastici; le spese effettuate
tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato):
riecheggia in tale scelta il concetto di ‘decisione di maggiore interesse per
la prole’ enucleato dalla giurisprudenza e di cui infra.
Nella seconda categoria, il CNF opera un’ulteriore
suddivisione tra i seguenti sottogruppi:
-spese scolastiche (ad esempio, tra le
altre elencate, le spese relative a “master e corsi post universitari”);
-spese di natura parascolastica e ludica
(ad esempio, tra le altre elencate, “centri estivi e conseguimento patente”);
-spese sportive;
-spese medico-sanitarie (ad
esempio, tra quelle elencate, “visite specialistiche private e cicli di psicoterapia e
logopedia”);
-spese per organizzazione di ricevimenti,
celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le Linee Guida predisposte dalla Corte d’Appello
di Milano prevedono invece che ciascun genitore debba provvedere al pagamento,
nella quota concordata con l’altro o disposta dal giudice, delle spese extra
assegno, classificate secondo il seguente schema, sempre ispirato, al pari del
CNF, alla dicotomia della necessità o meno della preventiva concertazione:
-spese mediche da documentare (distinte tra
quelle che richiedono o non richiedono il preventivo accordo): tra le prime, ad
esempio, “le cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private", tra le seconde, ad esempio, “le cure dentistiche presso strutture
pubbliche”;
-spese scolastiche da documentare (distinte
tra quelle che richiedono o non richiedono il preventivo accordo): tra le
prime, ad esempio, “corsi
di recupero e lezioni private”, tra le seconde, ad esempio, “spese per mezzi di trasporto
pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all’istituto scolastico”;
-spese extra scolastiche da documentare
(distinte tra quelle che richiedono o non richiedono il preventivo accordo):
tra le prime, ad esempio, “corsi
di lingue”, tra
le seconde, ad esempio, “centro
ricreativo estivo”.
Inoltre, entrambi i Protocolli in esame si
preoccupano di prevedere le modalità e i termini, diversi nel dettaglio,
inerenti la richiesta di rimborso e l’eventuale comunicazione di dissenso tra
le parti, riflesso dell’onere di collaborazione tra genitori discendente dal
modello di affido prevalente nella prassi, che presuppone un progetto educativo
comune ed un dialogo tra genitori; d’altro canto, tale specifica previsione si
fa pure portatrice di un’esigenza probatoria, che viene in rilievo qualora si
dovesse dimostrare al giudice di avere provveduto alla preventiva consultazione
dell’altra parte, prima di sostenere la spesa.
Dalla necessità di questa categorizzazione,
contenuta in entrambi i Protocolli esaminati, si evince anche l’accoglimento
della tesi giurisprudenziale, nettamente prevalente, che considera le spese straordinarie
non ‘forfetizzabili’, non cioè, predeterminate ex ante ovvero inglobate nel contributo al
mantenimento.
Nel succitato intento deflattivo della
conflittualità tra genitori in tutti i punti in cui essa si è maggiormente
esplicata nella pratica quotidiana, entrambi i Protocolli in parola si occupano
poi di precisare che gli assegni famigliari, saranno eventualmente attribuiti
al genitore collocatario in via prevalente, salvo
diversi accordi.
Una recente pronunzia della Corte di
Cassazione e il principio della decisione di maggiore interesse per la prole
Ed ancora, oltre ai due Protocolli
esaminati, seppur nelle loro linee essenziali, si ritiene utile citare una
recente pronunzia della Corte di Cassazione -ordinanza numero 1070, del 21
novembre 2017-17 gennaio 2018- che ha generato interesse negli ultimi giorni e
in cui si riverberano alcuni temi affrontati e contenuti anche nelle Linee
Guida, ed in particolare:
-le caratteristiche che deve possedere un
esborso affinché rivesta il carattere di ‘straordinario’;
-la (eventuale) decisione unilaterale del collocatario di sostenere un esborso e del conseguente addebito
all’altro genitore;
-l’esclusione in via forfettaria nell’ammontare del contributo al
mantenimento.
Il caso sotteso alla decisione succitata
vede protagonista un padre, appellante una sentenza della Corte d’Appello di
Vicenza, dolendosi del fatto che il Giudice di secondo grado avesse ritenuto che
la spesa relativa alla retta della scuola privata frequentata dalla figlia non
dovesse essere da lui sostenuta, in ragione del mancato consenso all’iscrizione
al predetto istituto, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla
minore; inoltre, il ricorrente si doleva pure del fatto che alcuni esborsi
relativi a ticket pediatrici, spese odontoiatriche ed inalazioni termali
fossero state erroneamente reputate quali spese straordinarie.
La Cassazione precisa anzitutto che le
spese per la frequentazione dell’istituto scolastico, sono certamente
ascrivibili a esborsi straordinari, propendendo però per l’insussistenza di un
onere di informazione sul punto a carico del collocatario,
trattandosi di “decisione
di maggiore interesse per il figlio”; ciò tenuto conto che il padre aveva
prestato consenso all’iscrizione al medesimo istituto scolastico l’anno
precedente “in
tal modo valutando la convenienza e la conformità dell’iscrizione all’interesse della minore”.
In altre parole, viene qui in rilievo un
concetto centrale, recepito anche dai sopra citati Protocolli, quello cioè di decisione di maggiore interesse per
il figlio, che
non postula la necessità di una preventiva concertazione fra genitori e che,
quale contraltare, prevede invece l’onere in capo all’obbligato di indicare
validi motivi di dissenso, laddove con l’aggettivo validi si fa riferimento a rilevanti
ragioni “di
convenienza ed adeguatezza nell’interesse della minore”.
Inoltre, quanto ai ticket sanitari e alle
spese odontoiatriche, il cui carattere straordinario era messo in discussione
dal genitore obbligato nel proprio ricorso, la Corte di Cassazione precisa che debbano
intendersi spese straordinarie quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime dei
figli”; del resto,
sono questi tre connotati che vengono evocati anche nelle Linee Guida sopra
citate. Con riferimento al caso di specie, ha ritenuto la Corte di Legittimità,
rinviando al Tribunale di Vicenza, che i Giudici di seconde cure non avessero
applicato i principi sopra citati, non essendosi, ancora prima, il Tribunale
soffermato a soppesare se tali voci fossero, in ragione del loro modesto
importo piuttosto che della loro imprevedibilità, spese ordinarie o
straordinarie.
Da ultimo, viene presa in considerazione
anche la necessità di escludere le spese in parola, proprio per le loro
caratteristiche, come sopra elencate, la possibile ‘forfetizzazione’ delle
stesse onde evitare contrasti con il principio di proporzionalità ex articolo
316 c.c., nonché con quello dell’adeguatezza del mantenimento, tenuto conto
sempre conto dell’interesse della prole “che
potrebbe essere privata di cure necessarie
o di altri indispensabili apporti”.
In conclusione, si ritiene che tali
strumenti, che recepiscono i vari orientamenti giurisprudenziali in tema di
spese straordinarie, siano utili guide, di fronte al silenzio della legge, per
l’interprete e per i genitori che si trovano a dirimere o ad affrontare
frequenti conflitti sul punto, ritenendo comunque sia la giurisprudenza la vera
protagonista dello scenario che ci occupa per sciogliere nodi ancora aperti.
Infine, si ritiene sempre utile
preliminarmente valutare, a seconda dei casi, se conviene effettuare un
riferimento “di massa” ai Protocolli ovvero se è preferibile attingere da tali
Linee Guida, disegnando però una soluzione ‘sartoriale’, cucita, per così dire,
sulla singola fattispecie concreta.