Le spese straordinarie a favore della prole: dal
silenzio della Legge ai Protocolli dei Tribunali
Chiunque
abbia l’ancorché minima esperienza pratica in materia di diritto di famiglia,
sa bene quanto, nel vivere quotidiano, non risulti affatto semplice discernere,
nelle fasi patologiche del rapporto coniugale, rectius
genitoriale, il carattere ordinario o straordinario di una spesa da
sostenere in favore della prole; infatti, spesso i conflitti genitoriali si
annidano attorno alla natura della spesa da sostenere o sostenuta
nell’interesse della prole.
Se
la legge sul punto è silente (inverosimile sarebbe un elenco che tenga conto
delle mille sfaccettature e peculiarità di ogni caso concreto), la giurisprudenza
al contrario è copiosa e variegata e, recentemente, la materia pare
arricchitasi grazie a vere e proprie linee guida, stilate da alcuni singoli
Tribunali, al fine di debellare o quanto meno, attenuare, per
quanto
possibile, eventuali attriti genitoriali sul punto. Lo scopo del presente
lavoro è quello di esaminare le pronunce più recenti e significative, nonché
sintetizzare quelle che sono le questioni e gli interrogativi più rilevanti
emersi sul punto.
Il
carattere straordinario della spesa
Anzitutto,
si ricorda a se stessi che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli
spetta ad entrambi i genitori, seppur in misura proporzionale alle rispettive
sostanze reddituali (art. 147 c.c. in combinato disposto con l’art. 30 Cost.);
tale preciso onere, che permane sino all’indipendenza economica della prole,
non è naturalmente suscettibile di cessazione, ancorché si versi in ipotesi di
crisi famigliare.
D’altronde,
nonostante la possibilità di optare per il regime del mantenimento diretto, la maggioranza
degli accordi tra coniugi, nonché delle decisioni giudiziarie, prevedono a
carico del genitore non collocatario l’obbligo di
corrispondere un importo periodico (mensile, generalmente), a titolo di
contributo al mantenimento dei figli, oltre a stabilire che
tale
genitore altresì sopporti una percentuale delle spese straordinarie. Del resto,
altrettanto manifesto è che il succitato obbligo di mantenimento non si limiti
unicamente a fornire un importo mensile preordinato e prestabilito per le esigenze
di quotidiana consuetudine (non limitate a quelle stricto
sensu alimentari ma altresì scolastiche,
abitative, sociali, sanitarie etc), bensì anche a far
fronte a tutti quei bisogni economici ulteriori, appunto straordinari, che
possono sorgere nella vita di un figlio.
Orbene,
nella comune semantica, l’aggettivo ‘straordinario’ implica e richiama il
concetto di ulteriore, rispetto a tutto ciò che è nel vivere quotidiano,
prevedibile ovvero programmabile; nel campo del diritto e, per ciò che qui
rileva, per valutare se il singolo e concreto esborso venga o meno attratto
nella categoria di quelli straordinari, occorre tenere conto di svariati
criteri: l’eccezionalità della spesa rispetto alle consuetudini di vita della
prole, l’entità dell’importo, confrontata alla situazione economica dell’intero
nucleo famigliare e la non prevedibilità ex ante della spesa stessa.
Lasciando
la parola alla giurisprudenza, costituiscono spese straordinarie “tutte
quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente
l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze della
vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da
esigenze specifiche non quantificabili ex ante, giacché non rientranti nella
consuetudine di vita, avuto riguardo al livello sociale della vita famigliare”
(Tribunale di Milano, Sezione III Civile, sentenza n. 11420 del 18.10.2016).
Ed
ancora, sempre nell’ottica di rinvenire un discrimem
della esaminanda categoria di esborsi, rispetto a quanto ordinario, il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 23353 del 21.11.2013, ha precisato che: “gli
esborsi straordinari sono quelli necessari a fare fronte ad eventi
imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle
normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento o,
comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non
lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (nello
stesso senso, in sede di legittimità: Cass. Civ. 9372/2012; Cass. Civ. n.
23411/09; Cass. Civ. n. 7672/1999).
Del
resto, come noto, negli accordi omologati ovvero nelle sentenze dei Tribunali,
si è soliti leggere, nella ripartizione del contributo al mantenimento, in
aggiunta all’assegno mensile, un riferimento alle spese mediche non coperte da
SSN, alle spese sportive (magari limitatamente ad uno sport per figlio) e alle
spese ludico-ricreative, tutte da concordarsi, salvo le urgenze mediche.
Volendo
azzardare un tentativo di elencazione, certamente non esaustivo, si ritiene
anzitutto necessario dividere la categoria delle spese straordinarie nei
diversi seguenti ‘sotto-insiemi’:
-spese
mediche e sanitarie: l’apparecchio ortodontico, le cure e le visite mediche
specialistiche, i trattamenti fisioterapici, la psicoterapia;
-spese
scolastiche: le gite e i viaggi di istruzione, l’iscrizione ad una scuola
privata, i master, le rette universitarie e scolastiche per i libri di testo,
la lista dei libri, la cancelleria di inizio anno e i viaggi all’estero;
-spese
ludiche: le attività sportive, il computer, il cellulare, il motorino.
Spese
straordinarie e scelte straordinarie
Interessante
questione di cui si è discusso in dottrina e giurisprudenza è quella relativa
alla distinzione tra spese straordinarie e scelte straordinarie.
In
altre parole, ci si è chiesti non solo -e non tanto- se vi fosse coincidenza
tra le due categorie di esborsi ma, soprattutto, se vi fosse o meno la
necessità di un preventivo accordo tra i genitori per ogni spesa che rientri
nella categoria di quelle straordinarie.
Da
una parte, è pacifico che una decisione sanitaria, magari da prendere
d’urgenza, non contempli legittimamente un consulto preventivo con l’ex
coniuge, mentre di diverso tenore la decisione, ad esempio, di iscrivere o meno
il proprio figlio ad una scuola privata (caso di cui si è occupata
l’interessante pronuncia della Corte di Cassazione, n. 10174, del
20.06.2012,
che, al riguardo, indica la necessità di una decisione assunta “con il
consapevole contributo di ciascuno di essi [i genitori]”).
E dunque,
la giurisprudenza ha precisato che le scelte straordinarie sono quelle,
rispondenti al maggiore interesse per il figlio, che debbono essere assunte e
sostenute di comune accordo tra i genitori (la già citata pronuncia del
Tribunale di Roma, sentenza n. 23353 del 21.11.2013), di talché il conseguente
rimborso che un genitore richieda all’altro, non potrà trovare ristoro senza la
dimostrazione che questi abbia provveduto a consultare preventivamente l’altro.
E’
infatti evidente come, nella prassi quotidiana, capiti che un genitore sostenga
una spesa nell’interesse del minore, chiedendone poi il rimborso all’altro, che
potrebbe legittimamente negarlo, laddove la spesa sia frutto di una decisione
arbitraria ed unilaterale.
Prendendo
in prestito le parole del Tribunale di Roma, nella pronunzia succitata, “non
sempre invero un esborso straordinario è una conseguenza di una decisione di
maggior interesse, più frequente è invece che una scelta straordinaria,
riguardante qualsiasi profilo della vita del minore (scolastico; ludico;
sanitario; etc…) comporti una spesa straordinaria”.
L’impossibilità
di forfettizzare ex ante le spese straordinarie
Ci
si è domandati, in dottrina ed in giurisprudenza, se, al pari dell’assegno di
mantenimento, predeterminato nell’ammontare e da versare a cadenza regolare da
parte del genitore non collocatario, stessa sorte
possa essere destinata alle spese straordinarie.
In
altre parole, ci si è interrogati in ordine alla possibile predeterminazione
ovvero forfettizzazione ex ante di tale categoria di
esborsi. Invero, la risposta a tale quesito trae linfa dalla natura stessa
delle voci esaminande, ut supra
specificata, vale a dire l’essere appunto… oltre
l’ordinario, insuscettibili, dunque, di essere inglobate in un importo fisso
periodico, contrariamente incorrendo nel rischio di un pregiudizio del minore,
a beneficio del quale le spese in parola debbono essere sostenute.
Del
resto, tale inidoneità è un punto fermo anche alla luce della giurisprudenza
costante e nettamente prevalente, che ha precisato come “la soluzione di
includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare
dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto
contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155
c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione
del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i
principi che regolano la materia” (Cass. Civ. sentenza n. 9377 del
08.06.2012); nello stesso senso, anche la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, n. 18869 del 08.09.2014.
I
Protocolli dei Tribunali
Sempre
nell’ottica di essere il più possibile specifici ed analitici, onde dirimere ex
ante possibili dispute genitoriali in ordine alla natura della spesa,
sempre più Tribunali d’Italia hanno dato vita a veri e propri
‘protocolli’, stilati d’intesa con le Associazioni Forensi (quali, ad
esempio, l’A.I.A.F.) ed i singoli Consigli
dell’Ordine degli Avvocati, che delineino in maniera precisa una
suddivisione, tramite elencazione, tra le spese ordinarie e quelle straordinarie.
Tali
protocolli possono assumere la natura di vere e proprie linee guida sul punto,
con la
precipua
finalità, come si diceva al principio del presente lavoro, di prevenire o,
quanto mano, di ridurre sensibilmente, i contrasti genitoriali; in sede di
ricorso, si potrà agevolmente fare ad essi riferimento (anche, naturalmente, al
di fuori della cerchia territoriale d’adozione).
Al
riguardo, si richiamano quelli attualmente redatti dal Tribunale di Firenze,
Bergamo, Sondrio, Varese, Roma, Udine e Torino.
Proprio
quest’ultimo è uno dei più recenti (data di sottoscrizione: 15.03.2016),
redatto d’intesa fra i Magistrati e l’Ordine degli Avvocati, che distingue,
nell’ambito delle spese straordinarie, che dovranno essere ripartite tra i
genitori in base al principio di proporzionalità (art. 6 protocollo), quelle da
subordinarsi al consenso di entrambi i genitori
e
quelle che debbono invece considerarsi obbligatorie, o perché necessarie o
perché connotate da urgenza.
Il
protocollo in parola si rivela interessante, anche in considerazione del fatto
che vi si legge una definizione di spesa straordinaria (articolo 2, spesa extra
assegno), contraddistinta in ragione “di un requisito temporale (occasionalità e/o sporadicità), di un requisito
qualitativo, la gravosità ed un requisito funzionale, la voluttuarietà".
Inoltre, tale protocollo postula la già vista suddivisione (nello stesso senso,
infatti, anche, ad esempio, il protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo),
nella categoria di esborsi in parola, tra spese che richiedono il preventivo
accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori
(l’articolo 3 si preoccupa altresì di prevedere altresì come si formi e come
debba essere dimostrato, in caso di contestazione, il rispetto dell’onere di
concertazione). All’articolo 5, è presente l’individuazione –tramite
elencazione- delle singole voci di spesa extra-assegno,
che di seguito letteralmente si riportano: spese scolastiche
che non richiedono un accordo preventivo (tasse e assicurazioni
imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale
di corredo scolastico riferito al corso di studi seguito, anche in caso
di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento
trasporto pubblico); spese scolastiche che richiedono un accordo
preventivo (tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da
istituti privati, tasse universitarie delle università private e
università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso, corsi di
specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero
e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria); spese
extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: (un
corso per attività extrascolastica (sportiva e di istruzione) all’anno e
relativi accessori, pre scuola e dopo scuola
se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario,
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare
e che restino presso il genitore collocatario
dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi, spese
di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione
acquistati in accordo, spese per la patente); spese extrascolastiche
che richiedono il preventivo accordo (corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento
oltre ad uno all’anno, spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per
impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o
del genitore, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio,
centro ricreativo ed estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi, spese per l’acquisto di mezzi di locomozione);
spese medico-sanitarie (tutte le spese connotate dai caratteri della
necessarietà o urgenza, non richiedono mai
il preventivo accordo tra i genitori; altresì, non richiedono il
preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche
prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i
relativi tickets sanitari e spese
farmaceutiche in quanto prescritte).
Osservazioni
conclusive
Alla
luce di quanto esposto, si ritiene che, in questa materia, ancor più che in
altri contesti giuridici, occorra essere il più possibile analitici e
dettagliati al momento dell’accordo; infatti, anche la più pacifica delle crisi
famigliari (mi si consenta l’ossimoro), può essere messa a dura prova da zone
grigie ed incertezze in ordine agli esborsi da sostenere. Essere chiari prima
per evitare dispute poi si rivela pertanto fondamentale; a giudizio della
scrivente, si ritiene utile, ogniqualvolta prevedibile, specificare
dettagliatamente nell’accordo come deve essere regolata una singola voce di
spesa, tanto più se peculiare al caso concreto.
Del
resto, tale compito è meno facile di ciò che si pensi, proprio in ragione delle
numerose e variegate particolarità che l’addetto ai lavori si trova, nella
pratica quotidiana, a dirimere e/o a valutare; una mano tesa in soccorso giunge
certamente dalla giurisprudenza, monocorde nell’affrontare svariate
‘sottoquestioni’ (quali, ad esempio l’inidoneità del forfait), anche se radicalmente
divisa su altre (ad esempio, ci si è interrogati lungamente se la mensa fosse o
meno riconducibile al novero delle spese straordinarie).
Un
faro di luce nella notte dell’incertezza (o, quantomeno, nel silenzio della
legge), comunque sia ontologicamente connessa all’impossibilità di dettare
regole generali e valevoli per ogni singola controversia, si ritiene
rappresentata dai succitati protocolli d’intesa, a cui va il merito, non tanto -rectius, non solo- di avere stilato un elenco dei
più comuni esborsi da sostenere in via straordinaria, bensì di avere regolato
ex ante quelle che sono le modalità della decisione (preventivo accordo o meno)
nell’interesse del minore; a tali linee guida si potrà agevolmente fare
riferimento quantomeno in ipotesi di accordi congiunti che intervengano in sede
separativa e divorziale, nonché in seno ai procedimenti ex artt. 316, IV comma
e 337 bis e ss c.c.
Articilo pubblicato in http://www.salvisjuribus.it/le-spese-straordinarie-a-favore-della-prole-dal-silenzio-della-legge-ai-protocolli-dei-tribunali/ (ISSN: 2464-9775)